Sez. 5, Sentenza n. 13829 del 08/11/2001 (Rv. 550090 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IN GENERE - OGGETTO DELL'IMPOSTA - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) | Trasferimenti non soggetti all'imposta - Trasferimenti effettuati a favore delle contrade del Comune di Siena - Esenzione - Spettanza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IN GENERE - OGGETTO DELL'IMPOSTA - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI)
L'esenzione dall'imposta di successione, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (ora trasfuso nell'art. 3 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346) per i trasferimenti a favore degli enti che perseguano le finalità di pubblica utilità previste da detta norma, si applica anche in favore delle contrade del Comune di Siena, posto che esse, sorte come enti giuridici nell'ambito dell'ordinamento preunitario, conservano, con l'avvento del nuovo ordinamento, la personalità giuridica, benché questa sia oggi attribuita sulla base di un diverso procedimento, e perseguono l'indicata finalità, essendo investite del compito di provvedere al recupero degli immobili di pregio e alla organizzazione di manifestazioni di rilievo culturale, non spiegando rilevanza ostativa ai fini di detta inclusione né la limitata area topografica di attività delle contrade né il fatto che esse agiscano in competizione tra loro.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 3, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 9, Legge 09/03/1976 num. 75 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)