diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6929 del 04/04/2005 (Rv. 580721 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Uso del mezzo di trasporto privato - Indennizzabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580721-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio "in itinere" anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato deve aversi riguardo a criteri che individuino la legittimità, o meno, dell'uso del mezzo in questione secondo gli "standards" comportamentali esistenti nella società civile e rispondenti ad esigenze tutelate dall'ordinamento, quali un più intenso legame con la comunità familiare ed un rapporto con l'attività lavorativa diretto ad una maggiore efficienza delle prestazioni, non in contrasto con una riduzione del conflitto fra lavoro e tempo libero (nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione all'infortunio occorso ad un lavoratore che con mezzo proprio si recava sul posto di lavoro, aveva escluso l'indennizzabilità sul presupposto che, pur tenuto conto delle esigenze prospettate dal lavoratore di assistenza nei confronti della madre ammalata, gli orari delle linee di trasporto pubblico urbano, in considerazione del traffico in coincidenza con gli orari di inizio e termine della giornata lavorativa, fossero compatibili con le esigenze di riposo, di cura dell'anziana madre e di rispetto dell'orario di lavoro, in difetto di prova in ordine a peculiari situazioni contingenti tali da imporre di assolvere, con speditezza, il dovere di assistenza).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)