Sez. L, Sentenza n. 11148 del 05/11/1998 (Rv. 520410 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Indennizzabilità - Condizioni - Tragitto lavoro - casa - Uso del mezzo di trasporto pubblico - Necessità - Esclusione - Uso eccezionale del mezzo di trasporto privato per abbreviare i tempi a causa di esigenze familiari - Ammissibilità - Diritto costituzionalmente tutelato - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE
In tema di infortunio "in itinere" l'esistenza di un mezzo pubblico di trasporto, in coincidenza con l'orario di fine lavoro, che copra la distanza tra la città dove si svolge il lavoro e la diversa città, sita a distanza ragionevole, dove il lavoratore risiede con la propria famiglia, non è sufficiente ad escludere l'indennizzabilità dell'infortunio occorso al lavoratore che abbia eccezionalmente adoperato un mezzo di trasporto privato per raggiungere in minor tempo la propria abitazione per necessità di assistenza ad un familiare. Infatti, così come è costituzionalmente tutelato il diritto di scegliere liberamente la propria residenza, purché - ai fini che qui interessano - ad una distanza ragionevole dal luogo di lavoro, uguale tutela è da riconoscere - in applicazione degli artt. 29 e 31 Cost. - al diritto - dovere di tener conto delle esigenze familiari.(Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva negato l'indennizzabilità di un infortunio occorso ad un lavoratore che per tornare a casa prontamente, onde soccorrere la moglie che versava in stato di incoscienza, anziché adoperare l'abituale mezzo pubblico si era avvalso del passaggio in auto di un collega ed era rimasto vittima di un sinistro stradale)
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)