diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 8820 del 15/02/2006 Ud. (dep. 14/03/2006) Rv. 234743 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - UCCISIONE O DANNEGGIAMENTO DI ANIMALI ALTRUI - IN GENERE | Requisito dell'assenza di necessità - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234743-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - UCCISIONE O DANNEGGIAMENTO DI ANIMALI ALTRUI - IN GENERE

Nel concetto di "necessità" che, ai sensi dell'art. 638 cod. pen., esclude la configurabilità del delitto di danneggiamento o uccisione di animali altrui, è compreso non solo lo stato di necessità quale assunto dall'art. 54 cod. pen., ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha censurato la sentenza di merito che aveva escluso il requisito della necessità in un caso in cui l'agente era stato chiamato a rispondere del reato per aver ucciso due cani di grossa taglia i quali avevano ripetutamente aggredito un gregge di proprietà dello stesso agente ed erano riusciti a fuggire dopo che quest'ultimo, per evitare ulteriori aggressioni, li aveva catturati).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., Cod. Pen. art. 638

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)