Sez. 2, Sentenza n. 1963 del 28/10/1997 Ud. (dep. 18/02/1998) Rv. 209928 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - UCCISIONE O DANNEGGIAMENTO DI ANIMALI ALTRUI - IN GENERE | Causa di non punibilità - Necessità di evitare il danno - Nozione - Indicazione.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - UCCISIONE O DANNEGGIAMENTO DI ANIMALI ALTRUI - IN GENERE
Nel concetto di "necessità" che, ai sensi dell'art. 638 cod. pen., esclude la configurabilità del delitto di danneggiamento o uccisione di animali altrui, è compreso non solo lo stato di necessità quale assunto dall'art. 54 cod. pen., ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso la sussistenza del reato nell'ipotesi di uccisione di un cane, pastore tedesco, che introdottosi in un pollaio aveva mangiato gli animali ivi rinchiusi e quindi aggredito il loro proprietario accorso per allontanarlo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 638, Cod. Pen. art. 727 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)