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Sez. 5, Sentenza n. 959 del 15/11/1984 Ud. (dep. 29/01/1985) Rv. 167613 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1984-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167613-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - ESTREMI.*

Il giudice di merito, nell'Esercizio del potere discrezionale di negare o concedere le attenuanti generiche, deve fare riferimento a quelli tra gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen. (od anche estranei a tale norma) che ritenga rilevanti per la decisione, ma non ha l'Obbligo di prendere in esame tutte le argomentazioni poste dall'interessato a base della richiesta di concessione del beneficio, dovendo ritenersi implicito il giudizio negativo sugli elementi non esaminati.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)