Sez. 5, Sentenza n. 959 del 15/11/1984 Ud. (dep. 29/01/1985) Rv. 167613 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - ESTREMI.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - ESTREMI.*
Il giudice di merito, nell'Esercizio del potere discrezionale di negare o concedere le attenuanti generiche, deve fare riferimento a quelli tra gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen. (od anche estranei a tale norma) che ritenga rilevanti per la decisione, ma non ha l'Obbligo di prendere in esame tutte le argomentazioni poste dall'interessato a base della richiesta di concessione del beneficio, dovendo ritenersi implicito il giudizio negativo sugli elementi non esaminati.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)