diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 4692 del 18/10/1985 Ud. (dep. 04/06/1986) Rv. 172913 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO O CONCESSIONE - MOTIVAZIONE - MENZIONE ESPLICITA DI TUTTI GLI ELEMENTI INDICATI NELL'ART. 133 COD. PEN. - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - INDICAZIONE DI QUELLI DI VALORE PREMINENTE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1985-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172913-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO O CONCESSIONE - MOTIVAZIONE - MENZIONE ESPLICITA DI TUTTI GLI ELEMENTI INDICATI NELL'ART. 133 COD. PEN. - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - INDICAZIONE DI QUELLI DI VALORE PREMINENTE - SUFFICIENZA.*

Ai fini dell'adempimento dell'Obbligo della motivazione in ordine al diniego o alla concessione delle attenuanti generiche ed in ordine alla Determinazione della pena è da escludersi che il giudice debba fare menzione esplicita di tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che egli indichi quelli ai quali attribuisce valore preminente. (Conf mass n 167613).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)