Sez. 1, Sentenza n. 13585 del 12/06/2006 (Rv. 590688 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione d'urgenza - Annullamento del decreto di occupazione - Incidenza sulla dichiarazione di pubblica utilità - Esclusione - Irreversibile trasformazione del suolo - Occupazione appropriativa - Configurabilità - Occupazione usurpativa - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
L'annullamento del decreto di occupazione d'urgenza non incide sulla dichiarazione di pubblica utilità, che risiede in un diverso provvedimento, e non già nel decreto di occupazione, per cui l'irreversibile trasformazione del suolo occupato per effetto della realizzazione dell'opera pubblica realizza, anche in presenza di una decisione di annullamento del decreto di occupazione, una ipotesi di occupazione appropriativa, con acquisto del suolo a favore dell'ente pubblico, e non già di attività materiale configurante un illecito permanente integralmente risarcibile, e la liquidazione del risarcimento spettante al proprietario privato del bene va effettuata secondo il criterio di cui all'art. 5 bis, comma 7 bis, d.l. n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 359 del 1992, introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge n. 662 del 1996.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis com. 7 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)