Sez. 1, Sentenza n. 14907 del 17/11/2000 (Rv. 541832 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione di suolo a fini di attuazione di p.e.e.p. - Equivalenza dell'approvazione di detto piano a dichiarazione di pubblica utilità - Effetti in caso di annullamento del decreto di occupazione - Incidenza sulla dichiarazione di pubblica utilità - Esclusione - Irreversibile trasformazione del suolo per effetto della realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare - Attività materiale illecita - Esclusione - Occupazione appropriativa - Configurabilità - Conseguenze in tema di calcolo del danno da risarcire - Integralità del risarcimento - Esclusione - Art. 5 bis, comma settimo bis, del D.L. n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 359 del 1992 - Applicabilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
Posto che l'approvazione dei piani particolareggiati, tra i quali rientrano i piani di zona per l'edilizia economica e popolare, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste, l'annullamento del decreto di occupazione emesso al fine della realizzazione delle opere non incide sulla dichiarazione di pubblica utilità delle stesse, che ha il proprio titolo nel p.e.e.p., e non già nel decreto annullato. Pertanto, la irreversibile trasformazione del suolo occupato per effetto della realizzazione degli alloggi di edilizia economica e popolare realizza, anche in presenza di una decisione di annullamento del decreto di occupazione, una ipotesi di accessione invertita, con acquisto del suolo a favore dell'ente pubblico, e non già di attività materiale configurante un illecito permanente integralmente risarcibile, con la conseguenza che il calcolo della entità del risarcimento spettante al proprietario privato del bene va effettuato secondo il criterio di cui all'art. 5 bis, comma 7 bis, del D.L. n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 359 del 1992, introdotto dall'art. 3, comma sessantacinquesimo, della legge n. 662 del 1996.
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 16, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)