Sez. 1, Sentenza n. 1536 del 29/04/1976 (Rv. 380287 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITA - IN GENERE - LEGGI RETROATTIVE - RIFERIMENTO A FATTI O RAPPORTI CON EFFETTI E CONSEGUENZE PENDENTI - ECCEZIONE - SITUAZIONI ESAURITE PER PRECLUSIONE NASCENTE DA GIUDICATO O DA ATTI O FATTI CON EFFETTI COMPIUTAMENTE VERIFICATI - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA DEI FIGLI ADULTERINI - DISCIPLINA EX ART 112 DELLA LEGGE N 151 DEL 1975 - RETROATTIVITA - PRECLUSIONE NASCENTE DA DECORSO DEL TERMINE EX ART 271 COD CIV - ESCLUSIONE.*
FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITA - IN GENERE - LEGGI RETROATTIVE - RIFERIMENTO A FATTI O RAPPORTI CON EFFETTI E CONSEGUENZE PENDENTI - ECCEZIONE - SITUAZIONI ESAURITE PER PRECLUSIONE NASCENTE DA GIUDICATO O DA ATTI O FATTI CON EFFETTI COMPIUTAMENTE VERIFICATI - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA DEI FIGLI ADULTERINI - DISCIPLINA EX ART 112 DELLA LEGGE N 151 DEL 1975 - RETROATTIVITA - PRECLUSIONE NASCENTE DA DECORSO DEL TERMINE EX ART 271 COD CIV - ESCLUSIONE.*
Le leggi retroattive si applicano a tutti i rapporti ed ai fatti dei quali siano ancora pendenti gli effetti e le conseguenze mediate e immediate, con la sola eccezione - salvo norma contraria - delle situazioni giuridiche ormai esaurite per preclusione nascente da giudicato, ovvero da Atti o da fatti, quali la prescrizione e la decadenza, i cui effetti si siano compiutamente verificati. Ne consegue che l'applicabilita della norma retroattiva di cui all'art 112 della legge 19 maggio 1975 n 151 - che consente senza limiti la dichiarazione giudiziale di paternita dei figli adulterini - anche ad un figlio NATO prima dell'entrata in vigore di tale legge, non trova ostacolo nell'inutile decorso del termine decadenziale previsto dall'abrogato art 271 cod civ per la proposizione della relativa domanda, nei casi in cui la normativa abrogata non attribuiva al figlio adulterino il diritto di ottenere l'accertamento del rapporto di filiazione. In queste ipotesi, infatti, non potendo ritenersi verificata la cennata decadenza in base al principio actio nondum nata non praescribitur, non sussiste alcun ostacolo all'applicabilita della legge sopravvenuta.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 271 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 112, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 232
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)