Sez. 1, Sentenza n. 2730 del 30/05/1978 (Rv. 392118 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - IN GENERE - NUOVA DISCIPLINA INTRODOTTA DALLA LEGGE N 151 DEL 1975 - APPLICABILITA AI FIGLI NATI O CONCEPITI PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE - IMPRESCRITTIBILITA DELL'AZIONE ED ABROGAZIONE DELLA NORMA SUI TERMINI DI PROPONIBILITA DELL'AZIONE - APPLICABILITA AI GIUDIZI PENDENTI.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - IN GENERE - NUOVA DISCIPLINA INTRODOTTA DALLA LEGGE N 151 DEL 1975 - APPLICABILITA AI FIGLI NATI O CONCEPITI PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE - IMPRESCRITTIBILITA DELL'AZIONE ED ABROGAZIONE DELLA NORMA SUI TERMINI DI PROPONIBILITA DELL'AZIONE - APPLICABILITA AI GIUDIZI PENDENTI.*
La nuova disciplina dell'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternita o maternita, introdotta dalla legge 19 maggio 1975 n 151 sulla riforma del diritto di famiglia, e operante, in forza dell'espressa previsione contenuta nell'art 232 della legge medesima, anche nei confronti di figli nati o concepiti prima della sua entrata in vigore (20 settembre 1975), salvi i limiti derivanti dall'esistenza di un pregresso giudicato. Pertanto, le Disposizioni dettate dagli artt 114 e 115 della citata legge, sulla imprescrittibilita dell'Azione e sull'abrogazione dell'art 271 cod civ in tema di termini per la proposizione della medesima, devono trovare immediata applicazione nei giudizi ancora in corso all'indicata data. (V 1536/76, mass n 380287).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 271 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 114, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 115, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 232
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)