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Sez. 1, Sentenza n. 3881 del 27/11/1974 (Rv. 372421 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA - IN GENERE - MANCATO DEPOSITO DEL LODO E CONSEGUENTE INESISTENZA DEL DECRETO DI ESECUTIVITA - IMPUGNABILITA DEL LODO - ESCLUSIONE - DECISIONE SUL MERITO DELLA LITE - RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1974-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372421-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA - IN GENERE - MANCATO DEPOSITO DEL LODO E CONSEGUENTE INESISTENZA DEL DECRETO DI ESECUTIVITA - IMPUGNABILITA DEL LODO - ESCLUSIONE - DECISIONE SUL MERITO DELLA LITE - RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO.*

Poiche, a norma dell'art 827 cod proc civ, l'impugnazione per nullita ha per oggetto le sentenze arbitrali e poiche, per il precedente art 825, il lodo acquista efficacia di sentenza soltanto a seguito dell'emanazione del decreto di esecutivita, la suddetta impugnazione, nel mentre puo essere proposta nell'ipotesi in cui il lodo, sebbene depositato fuori termine, sia stato, nondimeno, dichiarato esecutivo dal pretore (art 829 n 5 cod proc civ) e invece, del tutto inammissibile, per Mancanza di oggetto, nel diverso caso in cui il lodo non sia stato depositato ed il pretore non abbia, quindi, emanato il cennato decreto. In quest'ultima ipotesi, la decisione sul merito della lite puo essere conseguita, previa declaratoria di inesistenza del lodo arbitrale, mediante ricorso al giudice ordinario competente a conoscere in primo grado della controversia, secondo le regole ordinarie. (Conf 458'64; 1238'57; 3588'56).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)