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Sez. 1, Sentenza n. 721 del 14/03/1973 (Rv. 362916 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - LIMITI DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE - RICORSO PER ERRORE DI APPREZZAMENTO O PER INSUFFICIENZA DI CALCOLO - NATURA - POTERI DELL'AGO - ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE E RIMESSIONE ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA.*
Stato
decisa il 1973-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362916-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - LIMITI DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE - RICORSO PER ERRORE DI APPREZZAMENTO O PER INSUFFICIENZA DI CALCOLO - NATURA - POTERI DELL'AGO - ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE E RIMESSIONE ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA.*

Il ricorso all'autorita giudiziaria previsto dall'art 29 RDL 7 agosto 1936 n 1639 da luogo ad una fase ulteriore del giudizio conclusosi avanti la commissione provinciale e costituisce un mezzo di impugnazione di mera legittimita, limitato alla denuncia di specifici vizi, il cui accertamento importa non il riesame della controversia da parte del giudice, ma l'annullamento della decisione amministrativa e la rimessione della controversia stessa alla giurisdizione speciale tributaria. (V 1926/71, mass n 352494; 896/67, mass n 327088).*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)