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Sez. 1, Sentenza n. 1926 del 21/06/1971 (Rv. 352494 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO LIMITI DELLA GIURISDIZIONE - RICORSO PER ERRORE DI APPREZZAMENTO O PER CALCOLO DIFETTOSO NELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL BENE OGGETTO DELL'IMPOSTA - NATURA DI IMPUGNAZIONE DI LEGITTIMITA - POTERI DEL GIUDICE ORDINARIO - MERO ACCERTAMENTO DEL VIZIO - GIUDIZIO SULLA FONDATEZZA DELLA VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352494-01

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO LIMITI DELLA GIURISDIZIONE - RICORSO PER ERRORE DI APPREZZAMENTO O PER CALCOLO DIFETTOSO NELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL BENE OGGETTO DELL'IMPOSTA - NATURA DI IMPUGNAZIONE DI LEGITTIMITA - POTERI DEL GIUDICE ORDINARIO - MERO ACCERTAMENTO DEL VIZIO - GIUDIZIO SULLA FONDATEZZA DELLA VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA - PRECLUSIONE.*

Il ricorso al giudice ordinario previsto dall'art 29, terzo comma, del RD 7 agosto 1936, n 1639, per grave ed evidente errore di apprezzamento ovvero per Mancanza o insufficienza di calcolo nella Determinazione del valore del bene oggetto dell'imposizione, costituisce una impugnazione di mera legittimita, il cui oggetto e limitato all'accertamento dei suddetti vizi. Pertanto, il giudice ordinario deve accertare solo se il denunciato vizio sussista, e non esaminare anche la fondatezza della valutazione adottata dalla commissione, ed effettuare l'indagine solo in base alla decisione impugnata, senza possibilita di integrare o variare la motivazione della decisione stessa sia pure in base agli Atti del giudizio amministrativo. (V 958'69, mass n 339381' 3568'68, mass n 336765).*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)