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Sez. 5, Sentenza n. 4802 del 28/02/2011 (Rv. 616992 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Cessione di credito - Sentenza di condanna del debitore ceduto al pagamento nelle mani del creditore cessionario - Assoggettabilità all'imposta di registro in misura proporzionale - Necessità.
Stato
decisa il 2011-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616992-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

Nel caso di cessione di un credito scaturito da un rapporto soggetto ad IVA, la sentenza di condanna all'adempimento pronunciata nei confronti del debitore ceduto ed a favore del creditore cessionario è soggetta all'imposta di registro in misura proporzionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)