Sez. 5, Sentenza n. 4802 del 28/02/2011 (Rv. 616992 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Cessione di credito - Sentenza di condanna del debitore ceduto al pagamento nelle mani del creditore cessionario - Assoggettabilità all'imposta di registro in misura proporzionale - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
Nel caso di cessione di un credito scaturito da un rapporto soggetto ad IVA, la sentenza di condanna all'adempimento pronunciata nei confronti del debitore ceduto ed a favore del creditore cessionario è soggetta all'imposta di registro in misura proporzionale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)