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Sez. 5, Sentenza n. 20262 del 09/10/2015 (Rv. 636907 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Decreto ingiuntivo ottenuto dal garante escusso nei confronti del debitore principale - Tassa di registro - Misura proporzionale - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636907-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

In tema d'imposta di registro, al decreto ingiuntivo ottenuto dal garante nei confronti del debitore inadempiente, per il recupero delle somme pagate al creditore principale e soggette ad IVA, è applicabile l'aliquota proporzionale del tre per cento al valore della condanna, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, non avendo spazio il principio di alternatività, in quanto l'obbligo azionato con tale pretesa, da un lato, deriva da un rapporto distinto ed autonomo da quello principale e, dall'altro, non si risolve in un corrispettivo o in una prestazione soggetta all'imposta sul valore aggiunto.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 8 com. 1 lett. B CORTE COST., Cod. Civ. art. 1949, Cod. Civ. art. 1950

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)