Sez. L, Sentenza n. 1822 del 29/03/1979 (Rv. 398197 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - REQUISITI DI LEGITTIMITA E DI EFFICACIA - DISCIPLINA EX LEGGE N 604 DEL 1966 - APPLICABILITA - DISCIPLINA EX LEGGE N 300 DEL 1970 - RAPPORTO - VALUTAZIONE DELLE CONSEGUENZE DELL'INVALIDITA DEL LICENZIAMENTO - APPLICABILITA DI DETTA SECONDA LEGGE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - REQUISITI DI LEGITTIMITA E DI EFFICACIA - DISCIPLINA EX LEGGE N 604 DEL 1966 - APPLICABILITA - DISCIPLINA EX LEGGE N 300 DEL 1970 - RAPPORTO - VALUTAZIONE DELLE CONSEGUENZE DELL'INVALIDITA DEL LICENZIAMENTO - APPLICABILITA DI DETTA SECONDA LEGGE.*
I requisiti di legittimita e di efficacia del licenziamento individuale - fra i quali va posto quello di origine giurisprudenziale di inutilizzabilita del lavoratore in altri compiti da accertare con riferimento all'intera impresa - sono posti dalla legge 15 luglio 1966 n 604 e non gia dalla legge 20 maggio 1970 n 300, la quale ha solo rafforzato la tutela del diritto del lavoratore al ripristino del rapporto, se arbitrariamente troncato, dando altresi rilievo all'unita produttiva (art 35, comma primo), mentre la legge del 1966 ha soltanto riguardo ai datori di lavoro che occupino piu di trentacinque dipendenti complessivamente. Pertanto, una volta accertata l'invalidita del licenziamento, le sue conseguenze devono essere valutate alla luce della disciplina contenuta nella legge n 300 del 1970.*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)