Sez. L, Sentenza n. 2629 del 22/04/1980 (Rv. 406368 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ILLEGITTIMITA - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO EX ART 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - PRESUPPOSTO - UNITA PRODUTTIVA CON PIU DI QUINDICI DIPENDENTI - RIASSUNZIONE OBBLIGATORIA - CONDIZIONI - MANCANZA - REGIME DEL RECESSO VOLONTARIO - APPLICABILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ILLEGITTIMITA - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO EX ART 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - PRESUPPOSTO - UNITA PRODUTTIVA CON PIU DI QUINDICI DIPENDENTI - RIASSUNZIONE OBBLIGATORIA - CONDIZIONI - MANCANZA - REGIME DEL RECESSO VOLONTARIO - APPLICABILITA.*
Al fine dell'applicazione dell'art 18 della legge 20 maggio 1970 n 300, il quale prevede la reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore ingiustamente licenziato (cosiddetto regime di stabilita reale) requisiti necessari e sufficienti sono quelli previsti dal successivo art 35 della legge stessa, con riferimento alla organizzazione territoriale dell'impresa in unita produttive, quale che sia la sua dimensione complessiva. Detta norma, pertanto, mentre trova applicazione nell'ipotesi in cui l'impresa industriale o commerciale (o agricola) occupi nella singola (anche se unica) sua unita produttiva piu di quindici (o cinque) dipendenti, non e invece invocabile nella diversa ipotesi di impresa industriale o commerciale (o agricola) che pur occupando piu di trentacinque dipendenti, abbia questi dislocati secondo criteri organizzativi e territoriali non corrispondenti a quelli indicati dall'art 35. In difetto di tali requisiti resta operante l'art 8 della legge 15 luglio 1966 n 604, sui licenziamenti individuali, che prevede la riassunzione soltanto obbligatoria del lavoratore licenziato senza giusta causa o giustificato motivo, o, in alternativa, il versamento ad esso di una indennita (cosiddetta regime di stabilita solo obbligatoria del posto di lavoro), sempreche il datore di lavoro, anche non imprenditore, ovvero imprenditore ma senza l'articolazione produttiva predetta, occupi almeno trentasei dipendenti secondo la previsione dell'art 11 della medesima legge n 604 del 1966. Qualora, infine, non si realizzi ne la prima ne la seconda delle ipotesi suindicate, il licenziamento resta regolato dal comune regime del recesso volontario del rapporto di lavoro di cui all'art 2118 cod civ. (Conf 4214/79, mass n 400732; (Conf 1822/79, mass nn 398197 e 398198; (Conf 5058/78, mass n 394815).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)