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Sez. 3, Ordinanza n. 2665 del 12/10/1994 Cc. (dep. 18/11/1994) Rv. 200721 - 01

Sanità pubblica - In genere | Smaltimento di rifiuti speciali - Centro di raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di veicoli usati - Applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 12 D.L. n. 530 del 1994 - Presupposto necessario.
Stato
decisa il 1994-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200721-01

Sanità pubblica - In genere

In materia di smaltimento dei rifiuti speciali, la causa di non punibilità di cui all'art. 12 D.L. 7 settembre 1994, n. 530 (all'epoca della decisione impugnata D.L. 6 maggio 1994, n. 279), è applicabile ad un centro di raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di veicoli usati solo quando risulti positivamente in maniera oggettiva ed effettiva la destinazione al riutilizzo di tutti i residui. (Conf. Sez. III, C.C. 12 ottobre 1994, n. 2666, P.M. in proc. Rozzi).

Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 CORTE COST., Decreto Legge 06/05/1994 num. 279, Decreto Legge 07/09/1994 num. 530 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)