Sez. 1, Sentenza n. 2654 del 12/12/1970 (Rv. 349078 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA DELLA PARTE DI PRESTAZIONE RICONOSCIUTA IN SENTENZA - CONFIGURABILITA - COMPIMENTO DA PARTE DI PROCURATORE SPECIALE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA DELLA PARTE DI PRESTAZIONE RICONOSCIUTA IN SENTENZA - CONFIGURABILITA - COMPIMENTO DA PARTE DI PROCURATORE SPECIALE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
L'accettazione, ad opera della parte parzialmente vittoriosa, della prestazione dell'altra parte nei limiti determinati dal giudice, a saldo di tutte le partite in contestazione e senza espressa riserva di gravame, comporta acquiescenza tacita alla sentenza, dovendo ritenersi assolutamente incompatibile con la volonta di proporre impugnazione. Tale accettazione, in quanto atto dispositivo del diritto, deve essere posta in essere direttamente dalla parte o indirettamente mediante un suo procuratore speciale, che puo essere lo stesso soggetto che ha rivestito la qualita di procuratore ad litem. Nell'ipotesi in cui essa sia compiuta da un procuratore, l'effetto preclusivo dell'impugnazione si verifica soltanto se quest'ultimo abbia agito entro i limiti del mandato conferitogli. (V 3696'68, mass n 337004 2239'68, mass n 334484).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)