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Sez. 3, Sentenza n. 780 del 21/02/1977 (Rv. 384377 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - SENTENZA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA - RILASCIO DI QUIETANZA A SALDO SENZA RISERVA DI IMPUGNAZIONE - VOLONTA DI VALERSI DELLE IMPUGNAZIONI AMMESSE DALLA LEGGE - INCOMPATIBILITA - IMPROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384377-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - SENTENZA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA - RILASCIO DI QUIETANZA A SALDO SENZA RISERVA DI IMPUGNAZIONE - VOLONTA DI VALERSI DELLE IMPUGNAZIONI AMMESSE DALLA LEGGE - INCOMPATIBILITA - IMPROPONIBILITA.*

Il rilascio di una quietanza a saldo, relativa ad una sentenza di condanna al pagamento di una somma, accompagnata dalla rinunzia al sequestro conservativo corrispondente, senza riserva alcuna di impugnazione ulteriore, e incompatibile con la volonta di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge e comporta l'improponibilita dell'impugnazione eventualmente posta in essere in contrasto con l'acquiescenza manifestata. (V 2031/71, mass n 352682; (V 2654/70, mass n 349078).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)