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Sez. U, Sentenza n. 9567 del 05/05/2014 (Rv. 630875 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Pagamenti mediante modello F24 - Convenzione tra P.A. e istituto di credito - Obblighi di rendicontazione - Violazione - Applicazione di sanzione pattizia - Contestazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630875-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alle sanzioni irrogate ad una banca dall'Agenzia delle Entrate per violazione dell'obbligo di tempestiva rendicontazione delle deleghe F24, previsto dalla convenzione stipulata, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, tra l'Amministrazione finanziaria e la banca delegata, con la quale sono stati disciplinati i diritti ed obblighi reciproci delle parti e, tra essi, i tempi della rendicontazione periodica dei dati riepilogativi, trattandosi di accordo riconducibile allo schema del contratto d'appalto di servizi, di natura civilistica e non tributaria. Ne consegue che la relativa pretesa attiene ad un inadempimento contrattuale sorto nell'ambito di un rapporto privatistico, estraneo all'esercizio del potere impositivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/1997 num. 241 art. 17 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/1997 num. 241 art. 19 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)