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Sez. U, Sentenza n. 1148 del 07/11/2000 (Rv. 541422 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - VERSAMENTI ALLE SEZIONI DI TESORERIA PROVINCIALE | Istituto di credito delegato alla riscossione - Controversia tra l'amministrazione finanziaria e la banca delegata dal contribuente - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541422-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - VERSAMENTI ALLE SEZIONI DI TESORERIA PROVINCIALE

La delega conferita dal contribuente ad una banca per il versamento dell'imposta sui redditi, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 576 del 1975, integrato dall'art. 4 del d.l. 4 marzo 1976 n. 30 (convertito con modificazioni nella legge 2 maggio 1976 n. 160), dall'art. 13 della legge 751 del 1976 e dall'art. 5 della legge 4 ottobre 1986 n. 657, al apri dell'analoga delega per l'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 12 di detta legge 751/76, è modalità di pagamento e, dunque, libera il delegante, estinguendo il debito d'imposta, con la contestuale costituzione a carico della delegata di un'obbligazione distinta, avente ad oggetto la devoluzione alla tesoreria dello Stato della somma ricevuta. L'autonomia dell'obbligazione della banca comporta che la controversia sull'"an" e sul "quantum" della medesima rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo i comuni criteri di collegamento, atteso che la deroga a tali criteri, in favore della giurisdizione delle commissioni tributarie, prevista dall'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, e successivamente dall'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, riguarda, per le imposte specificamente elencate, le cause che investono il corrispondente rapporto tributario, senza alcuna possibilità di estensione, anche alla luce dell'eccezionalità delle norme e della consequenziale operatività di esse per le ipotesi espressamente considerate (art. 14 disp. prel. cod. civ.), rispetto a controversie inerenti a rapporti obbligatori diversi, pure se collegati con quello tributario. Il principio trova applicazione anche quando la causa insorga con istanza di rimborso di somme che la banca assume indebitamente versate ovvero di componenti accessori del credito restitutorio come gli interessi.

Riferimenti normativi: Legge 02/12/1975 num. 576 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 04/03/1976 num. 30 art. 4, Legge 02/05/1976 num. 160 CORTE COST., Legge 12/11/1976 num. 751 art. 13, Legge 04/10/1986 num. 657 art. 5, Legge 12/11/1976 num. 751 art. 12, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)