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Sez. L, Sentenza n. 7018 del 25/08/1987 (Rv. 455193 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE (INTERPRETAZIONE DELL'ART. 50, LETT. D, CCNL DEL 1979 PER GLI AUTOFERROTRANVIERI ED I LAVORATORI DELLE LINEE PRIVATE).*
Stato
decisa il 1987-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455193-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE (INTERPRETAZIONE DELL'ART. 50, LETT. D, CCNL DEL 1979 PER GLI AUTOFERROTRANVIERI ED I LAVORATORI DELLE LINEE PRIVATE).*

L'interpretazione dei contratti collettivi post-corporativi di diritto comune è rimessa al giudice del merito, che è censurabile in Sede di legittimità unicamente per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che - interpretando l'art. 50, lett. D), CCNL del 1979 per gli autoferrotramvieri e i lavoratori delle linee private - aveva ritenuto che, ove il datore di lavoro non ottemperasse all'Obbligo di fornire la divisa di lavoro ai dipendenti - questi ultimi avevano diritto ad una corrispondente attribuzione patrimoniale). (V 4511/85, mass n 441975).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Contr. Coll. 00/00/1979 num. 50 all. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)