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Sez. 2, Sentenza n. 4511 del 23/08/1985 (Rv. 441975 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441975-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*

L'apprezzamento del contenuto e della portata di una clausola contrattuale, frutto della ricerca e della Determinazione della volontà delle parti, costituisce un tipico accertamento di fatto, istituzionalmente attribuito al giudice del merito, la cui valutazione sfugge al Sindacato di legittimità, se scaturita dalla corretta applicazione delle regole ermeneutiche e sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. (nella specie, concernente una clausola con cui i confinanti avevano stabilito l'esenzione reciproca dal rispetto delle distanze legali "nelle possibili eventuali costruzioni, pozzi neri, canne fumarie ed altro", l'impugnata sentenza - con interpretazione giudicata dalla S.C. insufficientemente motivata - aveva ritenuto che l'eccezione concordata dalle parti non comprendesse anche la apposizione dei tubi per l'impianto di riscaldamento). (Conf 6458/83, mass n 431195; (Conf 726/83, mass n 425472).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)