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Sez. L, Sentenza n. 8903 del 13/04/2007 (Rv. 596175 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Illegittima apposizione del termine - Cessazione delle prestazioni lavorative alla scadenza - Diritto al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perdute per il periodo successivo - Condizioni e limiti - Messa in mora del datore di lavoro - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596175-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

Nel caso di trasformazione in unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato di più contratti a termine succedutisi tra le stesse parti, per effetto dell'illegittimità dell'apposizione dei termini, o comunque dell'elusione delle disposizioni imperative della legge 18 aprile 1962, n. 230, il dipendente che cessa l'esecuzione delle prestazioni alla scadenza del termine previsto può ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell'impossibilità della prestazione derivante dall'ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di riceverla - in linea generale in misura corrispondente a quella della retribuzione - soltanto qualora provveda a costituire in mora lo stesso datore di lavoro ai sensi dell'art. 1217 cod. civ., non essendo applicabili in via analogica le norme della legge n. 604 del 1966 e l'art. 18 della legge n. 300 del 1970 e non potendo neppure ritenersi che non occorra detta messa in mora, reputandosi, in contrasto con gli artt. 1206 e 1217 cod. civ., che l'offerta della prestazione coincida con l'interesse all'esecuzione ed alla controprestazione. (Nella specie, la S.C., in base all'affermato principio, ha rigettato il ricorso incidentale proposto sul punto dal lavoratore, sul presupposto che, effettivamente, mancava la prova relativa alla messa in mora del datore di lavoro - come ravvisato nella sentenza impugnata - e che, in ogni caso, le domande di partecipazione alle selezioni del personale ovvero alle richieste di assunzione non integrassero, a tal fine, un atto formale di messa in mora).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1217 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2094, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)