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Sez. L, Sentenza n. 8352 del 26/05/2003 (Rv. 563586 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Illegittima proroga del termine - Scadenza del termine - Disdetta per scadenza del termine Impugnazione della disdetta - Termine di decadenza dell'azione ex art. 18 legge n. 300 del 1970 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Diritto del lavoratore alle retribuzioni maturate dopo la scadenza del termine - Esclusione - Diritto al risarcimento commisurato alla retribuzione - Presupposti - Messa in mora del datore di lavoro - Necessità.
Stato
decisa il 2003-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563586-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

Nel caso di scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato e di comunicazione (da parte del datore di lavoro) della conseguente disdetta, l'azione proposta dal lavoratore per far valere la continuità del rapporto, avendo natura di azione di mero accertamento, non deve essere esperita entro il termine di decadenza, previsto nel caso di impugnazione del licenziamento; peraltro, il dipendente che cessa l'esecuzione delle prestazioni alla scadenza del termine previsto non ha diritto alla retribuzione e può ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell'impossibilità della prestazione derivante dall'ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di riceverla - in linea generale in misura corrispondente a quella della retribuzione - soltanto qualora provveda a costituire in mora il datore di lavoro ex art. 1217, cod. civ., non essendo applicabili in via analogica le norme della legge n. 604 del 1966 e l'art. 18, legge n. 300 del 1970 e non potendo neppure ritenersi che non occorra la messa in mora, reputando, in contrasto con gli artt. 1206 e 1217, cod. civ., che l'offerta della prestazione coincida con l'interesse all'esecuzione ed alla controprestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1217 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)