Sez. L, Sentenza n. 11294 del 14/11/1997 (Rv. 509911 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Mediante cessione di crediti ex art. 1 D.L. n. 688 del 1985 - Ammissibilità - Estremi - Doppia cessione dal terzo creditore ad altri e da questi all'I.N.P.S. - Inammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO
La cessione dei crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, prevista dall'art. 1, comma nono, D.L. 2 dicembre 1985 n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986 n. 11, ai fini della regolarizzazione del pagamento dei contributi e dei premi dell'assicurazione obbligatoria e dei relativi oneri accessori, può riguardare - a seguito della legge 29 febbraio 1988 n. 48, che, nel convertire l'ultimo decreto legge (D.L. 30 dicembre 1987 n. 536) di una sequenza di decreti legge più volte reiterati, ha previsto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei precedenti decreti legge (D.L. 22 dicembre 1986 n. 882, 25 febbraio 1987 n. 48, 28 aprile 1987 n. 156, 27 giugno 1987 n. 244, 28 agosto 1987 n. 358, 30 ottobre 1987 n. 442)- solo i crediti di cui sia diretto titolare il soggetto del rapporto contributivo, e non può essere realizzata indirettamente mediante una doppia cessione dal terzo creditore ad altri.
Riferimenti normativi: Legge 02/12/1985 num. 688 art. 18, Decreto Legge 31/01/1986 num. 11 CORTE COST., Legge 29/02/1988 num. 88 art. 48, Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1986 num. 882, Decreto Legge 25/02/1987 num. 48, Decreto Legge 28/04/1987 num. 156, Decreto Legge 27/06/1987 num. 244, Decreto Legge 28/08/1987 num. 358, Decreto Legge 30/10/1987 num. 442
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)