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Sez. L, Sentenza n. 13811 del 20/12/1991 (Rv. 475137 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Versamento | Mediante cessione di crediti ex art. 1 D.L. n. 688 del 1985 - Ammissibilità - Estremi - Doppia cessione dal terzo creditore ad una società finanziaria mandataria del debitore e da questa all'I.N.P.S. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1991-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475137-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Versamento

La cessione dei crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, prevista dall'art. 1 comma 9 del d.l. 2 dicembre 1985 n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986 n. 11, ai fini della regolarizzazione del pagamento dei contributi e dei premi dell'assicurazione obbligatoria e dei relativi oneri accessori, può riguardare - anche prima dell' entrata in vigore dell'art. 26 del D.L. 30 dicembre 1987 n. 536, convertito in legge 29 febbraio 1988 n. 48 - solo i crediti di cui sia diretto titolare il soggetto del rapporto contributivo, e non può essere realizzata indirettamente con meccanismi tali da esporre l'istituto destinatario a possibili eccezioni di altri soggetti estranei a detto rapporto (nel caso di specie, la S.C. ha cassato la decisione dei giudici di merito secondo cui l'obbligazione contributiva era stata adempiuta mediante una doppia cessione dal terzo creditore ad una società finanziaria - alla quale il debitore aveva conferito il relativo mandato - e quindi dalla stessa società all'I.N.P.S.).

Riferimenti normativi: Legge 31/01/1986 num. 11 CORTE COST., Decreto Legge 02/12/1985 num. 688 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 26, Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)