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Sez. 3, Sentenza n. 2806 del 24/07/1969 (Rv. 342591 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - FATTO ILLECITO DEL MANDATARIO - RESPONSABILITA DEL MANDANTE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342591-01

RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - FATTO ILLECITO DEL MANDATARIO - RESPONSABILITA DEL MANDANTE - CONDIZIONI.*

La responsabilita extracontrattuale stabilita dall'art. 2049 cod. civ., trova applicazione anche nel mandato con rappresentanza, sicche il mandante risponde del fatto illecito commesso dal mandatario nello svolgimento del mandato. Peraltro, affinche sussista tale responsabilita, non basta che tra il fatto illecito ed il mandato sussista un nesso di causalita o di occasionalita oggettiva, inteso nel senso che l'illecito sia reso possibile o, comunque, facilitato dall'attivita svolta in forza del mandato, essendo anche necessario che il mandatario si comporti in modo tale da far apparire che la propria Azione rientri nei limiti del mandato, per modo che il danneggiato sia tratto in inganno senza sua colpa. (Conf. 2013-66, massima n. 323922 722-50).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 2049

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)