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Sez. 3, Sentenza n. 4895 del 22/09/1979 (Rv. 401532 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE - RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401532-01

RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE - RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

L'affermazione della responsabilita del committente per i danni cagionati dal commesso non esige che questi sia munito di un potere rappresentativo del preponente, ma soltanto la sussistenza di un danno dovuto ad un comportamento illecito del preposto e un nesso di occasionalita necessaria fra le mansioni a questo affidate e l'evento dannoso. (V 1111/76, mass n 379782; (V 2086/69, mass n 342591).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)