Sez. 2, Sentenza n. 1463 del 23/04/1976 (Rv. 380189 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - BUONA FEDE DELL'OCCUPANTE - ESTREMI - INTESA VERBALE PER UNO SCONFINAMENTO MARGINALE - ESCLUSIONE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - BUONA FEDE DELL'OCCUPANTE - ESTREMI - INTESA VERBALE PER UNO SCONFINAMENTO MARGINALE - ESCLUSIONE.*
Un'intesa verbale, raggiunta tra il costruttore ed il proprietario del fondo attiguo per permettere al primo un marginale sconfinamento nella costruzione di un edificio, non vale a costituire il costruttore medesimo nella condizione di buona fede prevista nell'art 938 cod civ, la quale deve consistere nel convincimento di essere proprietario della porzione di terreno altrui, occupata nella costruzione. (V 327/71, mass n 349837; (V 2593/64, mass n 303900).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)