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Sez. 2, Sentenza n. 327 del 08/02/1971 (Rv. 349837 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONI DI FONDO ATTIGUO - LA BUONA FEDE NELL'OCCUPANTE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1971-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349837-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONI DI FONDO ATTIGUO - LA BUONA FEDE NELL'OCCUPANTE - ESTREMI.*

Nel sistema del nostro codice civile in tema di accessione la regolamentazione dell'ipotesi relativa ad opera fatta da un terzo interamente sul suolo altrui con materiali propri (art 936) e diversa da quella dell'ipotesi relativa all'occupazione d'una porzione di fondo attiguo nella costruzione d'un edificio (art 938). In questa seconda ipotesi, a differenza di quanto si puo verificare nella prima (nella quale la possibilita del proprietario di chiedere la rimozione delle opere e largamente limitata) il proprietario del suolo ha sempre la possibilita di chiedere la rimozione della parte di edificio che occupa il suo fondo, rimanendo salva soltanto, nel caso che l'occupazione sia avvenuta in buona fede e senza tempestiva opposizione del proprietario del suolo, la possibilita che l'autorita giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, attribuisca al costruttore (su sua esplicita richiesta) la proprieta dell'edificio e del suolo occupato, dietro pagamento del doppio del valore della superficie occupata. Il requisito della buona fede consiste nella ragionevole opinione da parte del costruttore di essere proprietario anche della porzione di terreno altrui occupata e non nel semplice convincimento di agire legittimamente in seguito all'ottenuto consenso verbale del vero proprietario.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938, Cod. Civ. art. 936

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)