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Sez. 1, Sentenza n. 3497 del 22/10/1990 Cc. (dep. 12/11/1990) Rv. 185740 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - SEMILIBERTÀ - REVOCA - GIUDIZIO SULLA INIDONEITÀ DEL CONDANNATO AL TRATTAMENTO - SUSSISTENZA DI FATTI AVENTI RILEVANZA PENALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTI NECESSARI - FATTISPECIE: RITENUTA IRRILEVANZA DI DECRETO DI ARCHIVIAZIONE.*
Stato
decisa il 1990-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185740-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - SEMILIBERTÀ - REVOCA - GIUDIZIO SULLA INIDONEITÀ DEL CONDANNATO AL TRATTAMENTO - SUSSISTENZA DI FATTI AVENTI RILEVANZA PENALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTI NECESSARI - FATTISPECIE: RITENUTA IRRILEVANZA DI DECRETO DI ARCHIVIAZIONE.*

Ai fini del giudizio sull'inidoneità del condannato al trattamento e sulla conseguente revoca del beneficio della semilibertà, non è richiesto che il condannato che fruisce del beneficio si renda responsabile di fatti aventi Rilevanza penale. È viceversa doveroso stabilire se il comportamento complessivamente considerato sia tale da dimostrare l'inidoneità al trattamento e l'esito conseguentemente negativo dello esperimento. (nella specie, premesso che in ordine al fatto di aver tentato di introdurre in istituto una modica quantità di eroina non era stata promossa l'Azione penale perché non erano emersi, dati probatori per far ritenere che l'eroina fosse stata introdotta per farne cessione a terzi piuttosto che per uso personale, la suprema Corte ha ritenuto che l'assunto del tribunale di sorveglianza che il decreto di archiviazione non poteva avere rilievo nel giudizio sull'inidoneità del condannato al trattamento e sulla conseguente revoca era pienamente giustificato). (V mass n 177223; (V mass n 180907).*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)