Sez. 1, Sentenza n. 5118 del 10/11/1987 Cc. (dep. 05/12/1987) Rv. 177223 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - SEMILIBERTÀ - REVOCA - ACCERTAMENTI NECESSARI.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - SEMILIBERTÀ - REVOCA - ACCERTAMENTI NECESSARI.*
La revoca del beneficio della semilibertà è giustificata quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento. Ne consegue che il giudice ha l'Obbligo di accertare se la violazione commessa sia tale (in relazione a tutte le circostanze di essa, al comportamento complessivo del condannato ed alle cause che l'hanno determinata) da far ritenere che il soggetto sia inidoneo al trattamento e che, quindi, l'esperimento abbia avuto esito negativo, fornendo, in tema, adeguata motivazione. (Conf mass n 167032).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)