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Sez. L, Sentenza n. 1929 del 03/04/1979 (Rv. 398327 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - TEMPO - SOPRAVVENIENZA DELLA INVALIDITA NELLE MORE DEL GIUDIZIO - PENSIONE - DECORRENZA - CRITERI.*
Stato
decisa il 1979-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398327-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - TEMPO - SOPRAVVENIENZA DELLA INVALIDITA NELLE MORE DEL GIUDIZIO - PENSIONE - DECORRENZA - CRITERI.*

Il momento del verificarsi della invalidita legale, quando questa sia sopravvenuta nelle more del giudizio, (e quindi il momento della decorrenza della pensione di invalidita) deve essere individuato nel primo giorno del mese successivo a quello nel quale sia stato riscontrato come esistente lo stato invalidante, la cui epoca non puo essere fatta coincidere, sic et simpliciter, con la data di inizio degli accertamenti medico-legali o con quella del deposito della perizia. Quando solo all'insieme degli esami peritali (quindi non alla data di inizio degli stessi) e possibile fare risalire gli aggravamenti, quando per Mancanza di idonei elementi obiettivi, e impossibile attribuire al momento dell'insorgenza dell'invalidita una data precisa, preesistente agli accertamenti tecnici, o quando si ritiene che il grado di sviluppo delle infermita ha assunto Rilevanza durante gli accertamenti, l'epoca o la data della effettiva insorgenza dell'invalidita legale, ben puo coincidere con quella della constatazione tecnica, ed essere riferita al mese dei compiuti accertamenti.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)