Sez. 3, Sentenza n. 11552 del 17/11/1998 (Rv. 520749 - 01)
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE | Immobili destinati ad uso non abitativo - Prelazione del conduttore - Modalità della "denuntiatio" - Conoscenza "aliunde" dell'intenzione del proprietario di alienare il bene locato - Irrilevanza - Conseguenze.
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE
La "denuntiatio" di cui all'art. 38 della legge n. 392 del 1978 (la comunicazione, cioè, al conduttore di un immobile locato a fini non abitativi dell'intenzione del locatore di alienare il bene) deve essere compiuta seguendo il procedimento tipico della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario, ovvero attraverso modalità equipollenti (quale la consegna al conduttore di un atto scritto, proveniente dal locatore, e contenente tutte le indicazioni necessarie all'esercizio dello "ius praelationis", oltre all'invito prescritto dalla legge), con la conseguenza che, da un canto, la eventuale conoscenza dell'intento del locatore acquisita "aliunde" dal conduttore è inidonea a far sorgere il diritto di prelazione, dall'altro il conduttore, pur volendo, non può validamente rinunciare a tale diritto.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)