Sez. 3, Sentenza n. 5727 del 13/11/1984 (Rv. 437406 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RINUNCIA - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RINUNCIA - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
Poiché non è valida la rinuncia ad un diritto non ancora sorto, il coltivatore del fondo che si trovi nelle condizioni richieste per esercitare il diritto di prelazione, a lui spettante ai sensi dello art. 8 della legge n. 590 del 1965, non può validamente rinunciare allo stesso se non dopo che gli sia stata comunicata, secondo le forme stabilite dalla legge n. 817 del 1971, la proposta di alienazione, dalla quale soltanto scaturisce il diritto stesso. (Conf 283/79, mass n 396360; (Conf 3022/81, mass n 413573).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)