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Sez. 2, Sentenza n. 855 del 26/01/2000 (Rv. 533181 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI | Suolo - Nozione - Area in profondità su cui poggiano le fondamenta - Conseguenze - Immobile su un pendio - Terrapieno su cui è costruito un vano - Suolo comune - Configurabilità - Attrazione nella disponibilità esclusiva del proprietario a livello inferiore - Illegittimità.
Stato
decisa il 2000-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533181-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI

Per suolo di un edificio condominiale deve intendersi l'area di terreno sita in profondità su cui posano le fondamenta dell'immobile. Pertanto se questo è costruito su un pendio, le superfici situate a piano terra sono necessariamente sfalsate, e quindi è suolo comune non soltanto l'area ove poggia il vano più basso, ma anche quella coperta da ciascun locale posto al piano terra. Ne deriva che il terrapieno su cui è costruito un vano a piano terra, è comune e come tale non può esser attratto nella disponibilità esclusiva di condomino, ancorché la sua proprietà sia situata ad un livello ad esso inferiore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)