Sez. 2, Sentenza n. 8346 del 24/08/1998 (Rv. 518294 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE | Locuzione "suolo su cui sorge l'edificio" - Portata interpretativa - Differenza con l'accezione di "suolo" di cui alla norma ex art. 840 cod. civ.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE
In tema di parti comuni di un immobile in condominio (art. 1117 cod. civ.), il termine "edificio" va interpretato nel senso che, per esso, si intende l'intero manufatto, dalle fondamenta al tetto, inclusi, quindi, anche i vani scantinati compresi tra le fondamenta stesse, mentre la locuzione "suolo su cui sorge l'edificio" deve intendersi non come superficie a livello del piano di campagna scavata per la posa delle fondamenta, ma come porzione di terreno su cui viene ad insistere l'intero fabbricato e, più specificamente, la parte inferiore di esso, secondo una accezione diversa da quella di cui all'art. 840 cod. civ. (il cui riferimento è, invece, alla sola superficie esposta all'aria), con la conseguenza che i condomini sono comproprietari non della superficie a livello di campagna (che, a causa dello sbancamento e della costruzione del fabbricato, è venuta a mancare) bensì dell'area di terreno sita in profondità - sottostante, cioè, la superficie alla base del fabbricato - sulla quale posano le fondamenta dell'immobile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 840, Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)