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Sez. L, Sentenza n. 4573 del 01/08/1984 (Rv. 436479 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - ENTI ECCLESIASTICI ESERCENTI ATTIVITÀ OSPEDALIERA - PARIFICAZIONE ASSOLUTA AGLI ENTI PUBBLICI OSPEDALIERI - ESCLUSIONE - AUTONOMIA CIRCA LE MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE SANITARIO - SUSSISTENZA - RINNOVO DELL'INCARICO A TEMPO DETERMINATO CONFERITO AL PERSONALE DIPENDENTE - DIVIETO EX ART. 75 DELLA LEGGE N. 148 DEL 1975 - INAPPLICABILITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436479-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - ENTI ECCLESIASTICI ESERCENTI ATTIVITÀ OSPEDALIERA - PARIFICAZIONE ASSOLUTA AGLI ENTI PUBBLICI OSPEDALIERI - ESCLUSIONE - AUTONOMIA CIRCA LE MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE SANITARIO - SUSSISTENZA - RINNOVO DELL'INCARICO A TEMPO DETERMINATO CONFERITO AL PERSONALE DIPENDENTE - DIVIETO EX ART. 75 DELLA LEGGE N. 148 DEL 1975 - INAPPLICABILITÀ - FATTISPECIE.*

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ed esercenti l'attività ospedaliera, secondo l'art. 5 della legge 27 maggio 1929 n. 848, sono sottoposti alle leggi dell'ordinamento italiano concernenti tali attività, ma ciò non ne comporta l'assoluta parificazione agli enti pubblici ospedalieri di cui all'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il quale, pur prevedendo che detti enti possono essere, a loro domanda, classificati in una delle categorie previste dagli artt. 20 e seguenti della stessa legge, precisa che, salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante al ministero competente, nulla è innovato per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo degli enti medesimi, e che la classificazione è strumentale esclusivamente all'inserimento di questi nella programmazione propria della rete ospedaliera pubblica con la conseguenza dell'autonomia dell'ente circa le modalità di assunzione del personale sanitario. Nei confronti dei menzionati enti, inoltre, non opera il disposto dell'art. 75 della legge 18 aprile 1975 n. 148 e segnatamente il divieto di rinnovo dell'incarico a tempo determinato conferito al personale dipendente, in quanto tale legge disciplina esclusivamente l'assunzione del personale sanitario ospedaliero pubblico, non rilevando in contrario che l'ente ecclesiastico sia stato classificato ai sensi della citata legge del 1968. (nella specie, è stata confermata la sentenza del giudice del merito, che aveva riconosciuto a norma della legge n. 230 del 1962 l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in favore di un medico, cui era stato rinnovato più volte l'incarico a tempo determinato).*

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1929 num. 848 art. 5, Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 12/02/1968 num. 132 art. 1, Legge 12/02/1968 num. 132 art. 20, DPR 27/03/1969 num. 130 art. 129, Legge 18/04/1975 num. 148 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)