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Sez. U, Sentenza n. 5228 del 29/11/1989 (Rv. 464408 - 01)

RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - IN GENERE - ENTI CIVILMENTE RICONOSCIUTI ESERCENTI ATTIVITÀ OSPEDALIERA - QUALIFICA DI ENTI OSPEDALIERI - SPETTANZA - ESCLUSIONE - CLASSIFICAZIONE DELL'OSPEDALE TRA QUELLI SOGGETTI ALLA PROGRAMMAZIONE OSPEDALIERA EX ART. 1, SESTO COMMA, LEGGE N. 132 DEL 1968 - IRRILEVANZA - DIPENDENTI - CONTROVERSIE DI LAVORO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1989-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464408-01

RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - IN GENERE - ENTI CIVILMENTE RICONOSCIUTI ESERCENTI ATTIVITÀ OSPEDALIERA - QUALIFICA DI ENTI OSPEDALIERI - SPETTANZA - ESCLUSIONE - CLASSIFICAZIONE DELL'OSPEDALE TRA QUELLI SOGGETTI ALLA PROGRAMMAZIONE OSPEDALIERA EX ART. 1, SESTO COMMA, LEGGE N. 132 DEL 1968 - IRRILEVANZA - DIPENDENTI - CONTROVERSIE DI LAVORO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*

Nei confronti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'attività ospedaliera, quale l'ordine ospedaliero S. Giovanni di Dio (detto Fatebenefratelli), deve escludersi, nella disciplina della legge 12 febbraio 1968 n. 132, non modificata in materia dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833, la qualifica di enti ospedalieri, cioè di enti pubblici non economici, in Mancanza di un'espressa qualificazione in tal senso resa con decreto del Presidente della Repubblica, mentre resta a questo fine irrilevante la circostanza che l'ente ecclesiastico abbia ottenuto la classificazione del proprio ospedale fra quelli soggetti alla programmazione ospedaliera (art. 1, sesto comma, in relazione agli artt. 20 e segg. della legge n. 132 del 1968). Ne consegue che le controversie relative al rapporto di lavoro dei dipendenti dei suddetti enti ecclesiastici esulano dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e spettano alla cognizione del giudice ordinario (pretore in funzione di giudice del lavoro). (V 4573/84, mass n 436479; (Conf 2167/88, mass n 458009).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 12/02/1968 num. 132 art. 1, Legge 12/02/1968 num. 132 art. 20, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)