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Sez. 2, Sentenza n. 12077 del 17/02/2015 Ud. (dep. 23/03/2015) Rv. 262772 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO | Rapporto contrattuale pendente - Restituzione della cosa - Mera omissione - Configurabilità del reato - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262772-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO

In tema di appropriazione indebita, la omessa restituzione della cosa alla controparte che ne ha fatto richiesta in pendenza di un rapporto contrattuale non integra, di per sé, il reato di cui all'art. 646 cod. pen. in quanto non modifica il rapporto tra il detentore ed il bene attraverso un comportamento oggettivo di disposizione "uti dominus" e l'intenzione soggettiva di interversione del possesso, ma si riflette in un inadempimento di esclusiva rilevanza civilistica. (Fattispecie relativa ad un meccanico, che, ricevuto in consegna un ciclomotore per procedere alle necessarie riparazioni, non vi provvedeva, nonostante le sollecitazioni del proprietario, rendendosi irreperibile e lasciando il mezzo quasi completamente smontato nell'officina).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)