Sez. 2, Sentenza n. 25282 del 31/05/2016 Ud. (dep. 17/06/2016) Rv. 267072 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO | Contratto di leasing - Inadempimento dei canoni - Consumazione del reato - Esclusione - Manifestazione della volontà di detenere il bene "uti domins" - Necessità.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO
In tema di appropriazione indebita, se la detenzione del bene sia qualificata in forza di un contratto di leasing, il mero inadempimento dei canoni, cui consegue la risoluzione di diritto del contratto, non integra, di per sé, il reato di cui all'art. 646 cod. pen. che, invece, si perfeziona solo nel momento in cui il detentore manifesta la sua volontà di detenere il bene "uti dominus", non restituendo, senza alcuna giustificazione, il bene che gli viene richiesto e sul quale non ha più alcun diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)