Sez. 1, Sentenza n. 3637 del 19/12/2011 Cc. (dep. 30/01/2012) Rv. 251852 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Sequestro disposto ex art. 12 sexies l. n. 356 del 1992 - Provvedimenti relativi alla gestione ed amministrazione dei beni sequestrati - Competenza - Individuazione.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE
In analogia a ciò che accade nel procedimento di prevenzione patrimoniale, spetta sempre al giudice che ha disposto il sequestro preventivo ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 (conv. in L. n. 356 del 1992) adottare i provvedimenti in tema di gestione e di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati. (Principio affermato all'esito di risoluzione di conflitto negativo di competenza fra il giudice per le indagini preliminari che aveva emesso il sequestro preventivo e la Corte di appello dinanzi alla quale era in corso il giudizio di impugnazione avverso la sentenza che aveva, fra l'altro, disposto la confisca dei beni sequestrati).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)