Sez. 6, Sentenza n. 862 del 21/02/2000 Cc. (dep. 17/05/2000) Rv. 220569 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Sequestro disposto a norma dell'art. 12 sexies d.l. 8 agosto 1992, n. 306 - Custode - Compiti - Identità con quelli spettanti all'amministratore - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE
In tema di sequestro preventivo ex art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 206, conv. nella legge 7 agosto 1992, n. 356, la previsione del comma quarto di tale articolo, secondo cui "le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode" implica che quest'ultimo soggetto svolga compiti di gestione dei beni in sequestro del tutto analoghi a quelli propri dell'amministratore giudiziario.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies com. 4 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)