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Sez. L, Sentenza n. 7014 del 20/12/1982 (Rv. 424678 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - FUNZIONARIO DI BANCA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - MANCANZA DI INVESTITURA FORMALE - FACOLTÀ DI FIRMA - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424678-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - FUNZIONARIO DI BANCA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - MANCANZA DI INVESTITURA FORMALE - FACOLTÀ DI FIRMA - RILEVANZA.*

Al fine di identificare le mansioni della categoria del funzionario di banca, al di fuori dell'ipotesi di investitura formale, in cui le mansioni non sono rigidamente predeterminabili, occorre fare riferimento allo svolgimento di mansioni che comportano la facoltà di firma quale manifestazione di un potere di rappresentanza esercitato in via generale e continuativa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)