Sez. L, Sentenza n. 2688 del 23/04/1985 (Rv. 440472 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - PERSONALE DELLE ESATTORIE-TESORERIE PROVINCIALI GESTITE DA BANCHE - QUALIFICA DI FUNZIONARIO - CONFERIMENTO DELLA FACOLTÀ DI IMPEGNARE L'ISTITUTO NEI CONFRONTI DEI TERZI - SUFFICIENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - PERSONALE DELLE ESATTORIE-TESORERIE PROVINCIALI GESTITE DA BANCHE - QUALIFICA DI FUNZIONARIO - CONFERIMENTO DELLA FACOLTÀ DI IMPEGNARE L'ISTITUTO NEI CONFRONTI DEI TERZI - SUFFICIENZA.*
Ai sensi dell'art. 13 del C.C.n.L. 24 giugno 1974 per il personale delle esattorie-tesorerie provinciali gestite da banche, è sufficiente, ai fini dello svolgimento delle mansioni proprie della qualifica di funzionario, il conferimento della facoltà di impegnare l'istituto - nei confronti dei terzi - per i singoli rami di azienda, non essendo necessario - a differenza di quanto la contrattazione collettiva del settore del credito richiede in relazione alla categoria di funzionario di banca - lo svolgimento di mansioni che comportino la facoltà di firma quale manifestazione di un potere di rappresentanza esercitato in via generale e continuativa. (V 7014/82, mass n 424678; (V 623/82, mass n 418385; (V 1938/80, mass n 405561).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 96, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 96, Contr. Coll. 24/06/1974
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)