Sez. 1, Sentenza n. 21255 del 14/10/2010 (Rv. 615481 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE | Riassunzione del giudizio per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo - Termine di decadenza - Osservanza - Procedimento introdotto erroneamente con citazione - Condizione - Deposito in cancelleria dell'atto nel termine di decadenza - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE
In tema di giudizio per l'equa riparazione del danno cagionato dall'irragionevole durata del giudizio che deve essere introdotto con ricorso, anche la riassunzione in sede di rinvio va fatta nella medesima forma e, laddove sia fatta in forma di citazione anziché in quella di ricorso, il giudizio risulta tempestivamente incardinato, secondo quanto previsto dall'art. 393 cod. proc. civ., soltanto qualora l'atto sia stato altresì depositato in cancelleria entro il termine di decadenza stabilita dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 394, Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)