diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 13422 del 20/07/2004 (Rv. 574694 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - IN GENERE | Separazione e divorzio - Forma - Ricorso - Riassunzione con citazione - Nullità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2004-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574694-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - IN GENERE

In tema di separazione e divorzio, in quanto l'appello deve essere proposto con ricorso, anche la riassunzione in sede di rinvio va fatta nella medesima forma e, come il tempestivo esperimento del gravame proposto invece con citazione resta pur sempre legato al deposito del relativo atto in cancelleria nei termini di legge, così occorre parimenti ritenere riguardo al giudizio di riassunzione in sede di rinvio, il quale, quindi, ove introdotto in forma di citazione anziché in quella di ricorso, risulta tempestivamente incardinato, secondo quanto previsto dall'art. 393 cod. proc. civ., soltanto qualora l'atto, entro il termine annuale fissato dall'art. 392, primo comma, cod. proc. civ., sia stato altresì depositato in cancelleria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)